All'art. 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'art. 89, comma 8, sono individuati i debiti esclusi dalla liquidazione da porre a carico dei soggetti responsabili senza oneri a carico dell'ente locale.";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'art. 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, di cui al comma 1, dandone comunicazione ai relativi creditori.".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art29 · fonte del testo