All'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dall'articolo 24 del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 5 dopo le parole: "con la Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8". La parola "eroga" e' sostituita dalle seguenti: "o altri istituti di credito erogano". L'ultimo periodo e' abrogato;
  • b)al comma 11 le parole: "crediti nei confronti dell'ente" sono sostituite dalla seguente: "debiti";
  • c)dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: "12 -bis. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.".

Testo vigente dal 10 ottobre 1997

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342~art14 · fonte del testo