All'articolo 90-bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 3 le parole: "del solo capitale in relazione all'anzianita' del debito," sono sostituite dalle seguenti: "del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso," e dopo le parole: "a tal fine," sono inserite le seguenti: "entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2,";
  • b)il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi del comma 12 dell'articolo 89.";
  • c)il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.".

Testo vigente dal 30 novembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-23;410~art9 · fonte del testo