Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1948 al 16 dicembre 2010. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

tolto: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

tolto: b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidita', designati dal Comitato esecutivo;

tolto: c) in acquisti di immobili o in mutui ipotecari; gli immobili devono essere destinati per uso di collegi, uffici o servizi dell'Ente

tolto: d) in quegli altri di che potranno essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;327~art21 · fonte del testo