Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1948 al 16 dicembre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'esercizio finanziario dell'Ente comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere presentato entro il primo trimestre di ogni anno dal direttore generale al Comitato esecutivo dopo l'esame e l'approvazioni del Comitato, il bilancio e' rimesso ai sindaci che ne devono riferire nel termine di trenta giorni al Consiglio di amministrazione. Entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio, il bilancio con la relazione dei sindaci deve essere riemesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;327~art20 · fonte del testo
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