Art. 21 — Direttive e atti di indirizzo
Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:
- a)gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;
- b)le iniziative per l'attuazione del predetto programma;
- c)i criteri organizzativi e la funzionalita' degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;
- d)i criteri e le modalita' per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.
Testo vigente dal 22 settembre 1989
