Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti nominati dal Ministro per i trasporti con proprio decreto su designazione delle Amministrazioni interessate: uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro; uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dei trasporti; uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza della Corte dei conti. Le funzioni di presidente del Collegio dei revisori sono assunte dal componente del Collegio stesso piu' elevato in grado. Il Collegio esercita le funzioni, di riscontro della Gestione ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Testo vigente dal 24 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;321~art8 · fonte del testo