Art. 11 — Audizione della regione
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 2015, n. 45.
Abrogato dal 6 maggio 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 2015, n. 45.
Abrogato dal 6 maggio 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1994 al 6 maggio 2015. 61 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I componenti della giunta regionale e il presidente del consiglio regionale hanno diritto di essere sentiti, quando ne facciano richiesta, per gli atti di rispettiva competenza, dalla commissione di coordinamento in ogni fase del procedimento di controllo. Gli stessi possono farsi assistere da consulenti. Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, e' fatta menzione nel verbale della seduta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-22;320~art11 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.