La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e' requisito per l'assunzione del personale di cui all'art. 2, escluso quello di cui al comma 8, ed e' accertata ed attestata secondo le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e' richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al predetto art. 4, comma terzo, n. 4. Mediante convenzione tra l'ente e la provincia sono istituiti corsi di addestramento linguistico specificatamente inerente all'attivita' delle ferrovie. I relativi oneri fanno carico per meta' alla provincia e per meta' all'ente.
Testo vigente dal 1 febbraio 1991
