Dopo l'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1982, n. 327, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n, 521, e' aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.".

Testo vigente dal 20 ottobre 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-09;354~art6 · fonte del testo