Per provvedere ai maggiori oneri inerenti ai lavori di ricostruzione e al ripristino delle attrezzature delle Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire duecentotrentasei milioni, in aggiunta a quella disposta con il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 568.
Testo vigente dal 24 aprile 1948
