Per provvedere ai maggiori oneri inerenti ai lavori di ricostruzione e al ripristino delle attrezzature delle Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire duecentotrentasei milioni, in aggiunta a quella disposta con il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 568.

Testo vigente dal 24 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-03;316~art1 · fonte del testo