Art. 8 — Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104.
Abrogato dal 26 luglio 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104.
Abrogato dal 26 luglio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2003 al 26 luglio 2011. 230 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'amministrazione, quando ritiene che un organismo autorizzato non svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione revoca, con le modalita' indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione. La sospensione puo' essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. L'amministrazione nel caso di cui al comma 3 revoca l'autorizzazione quando la Commissione europea decide che la sospensione dell'autorizzazione e' giustificata. L'autorizzazione e' sospesa quando la Commissione europea delibera la sospensione del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. In tale caso i certificati precedentemente rilasciati o rinnovati dal predetto organismo mantengono la loro validita'. L'autorizzazione e' revocata nel caso in cui la Commissione europea delibera la revoca del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indicandone le motivazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2011, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-03;314~art8 · fonte del testo
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