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Che cosa è cambiato dal 26 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2003 al 26 luglio 2011. 267 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: L'organismo riconosciuto ed autorizzato deve:

tolto: a) informare semestralmente l'amministrazione del lavoro svolto per suo conto;

tolto: b) trasmettere all'amministrazione e agli uffici di iscrizione della nave una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;

tolto: c) trasmettere trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;

tolto: d) informare l'amministrazione di deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

tolto: e) fornire all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;

tolto: f) garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati;

tolto: f-bis) comunicare alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: f-ter) comunicare al sistema di informazione Sirenac per le ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo e pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite programmate ma non effettuate; mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;

tolto: f-quater) mettere annualmente a disposizione del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualita'. L'amministrazione acquisisce le informazioni di cui al comma 1 anche attraverso reti telematiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2011, N. 104

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-03;314~art7 · fonte del testo