Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104.
Abrogato dal 26 luglio 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 giugno 2011, n. 104.
Abrogato dal 26 luglio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2003 al 26 luglio 2011. 267 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: L'organismo riconosciuto ed autorizzato deve:
tolto: a) informare semestralmente l'amministrazione del lavoro svolto per suo conto;
tolto: b) trasmettere all'amministrazione e agli uffici di iscrizione della nave una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;
tolto: c) trasmettere trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe;
tolto: d) informare l'amministrazione di deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
tolto: e) fornire all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;
tolto: f) garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati;
tolto: f-bis) comunicare alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
tolto: f-ter) comunicare al sistema di informazione Sirenac per le ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo e pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite programmate ma non effettuate; mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;
tolto: f-quater) mettere annualmente a disposizione del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualita'. L'amministrazione acquisisce le informazioni di cui al comma 1 anche attraverso reti telematiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2011, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-03;314~art7 · fonte del testo
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