Art. 1
L'efficacia delle disposizioni appresso indicate e delle relative norme regolamentari contenute nel regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e' prorogata fino al 31 dicembre 1951:
- 1)art. 8 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, per quanto riguarda le importazioni in franchigia di tutti i materiali e oggetti di dotazioni o di ricambio occorrenti per l'esercizio delle navi mercantili, delle draghe, dei rimorchiatori pontati e dei pontoni di sollevamento nazionali, nonche' per tutti i macchinari finiti o parti staccate di essi da sistemarsi su navi mercantili, draghe, rimorchiatori pontati e pontoni di sollevamento nazionali;
- 2)art. 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, modificato dall'art. 4 del regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363, e dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, limitatamente al beneficio della importazione in franchigia;
- 3)art. 11 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo stesso;
- 4)decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 77, recante agevolazioni fiscali nei riguardi dell'industria delle costruzioni navali, per quanto riguarda i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione navali per conto di nazionali, nonche' per quanto riguarda le costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni per conto di Stati esteri e di cittadini stranieri;
- 5)art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, per quanto riguarda i pagamenti per i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 1951, relativi alle costruzioni, riparazioni, modificazioni, trasformazioni navali per conto di nazionali e per quanto riguarda le costruzioni, riparazioni, trasformazioni per conto di Stati esteri e di cittadini stranieri.
Testo vigente dal 27 agosto 1948
