La rubrica dell'art. 1748 del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Diritti dell'agente ed obblighi del preponente". Dopo il comma secondo dell'art. 1748 del codice civile e' inserito il seguente: "L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione e' effetto soprattutto dell'attivita' da lui svolta.". Dopo l'ultimo comma dell'art. 1748 del codice civile sono aggiunti i seguenti: "Il preponente deve porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto; in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sara' notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al piu' tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali e' stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate.".

Testo vigente dal 20 settembre 1991

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;303~art2 · fonte del testo