Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 2013 al 25 giugno 2020. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell'allegato A che e' abrogato a partire dal 1° maggio 2013. Sono fatte salve le deliberazioni emanate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art43 · fonte del testo
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