Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47.
Abrogato dal 25 giugno 2020
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2015 al 25 giugno 2020. 295 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Comunicazione della cessazione di attivita' Ai fini del presente decreto si considera che un impianto abbia cessato le sue attivita' quando:
tolto: a) l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o altra autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Autorita' competente, e' revocata e l'impianto e' chiuso ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del citato decreto legislativo;
tolto: b) l'esercizio delle attivita' di cui all'allegato I e' tecnicamente impossibile;
tolto: c) l'impianto non esercita le attivita' di cui all'allegato I in via definitiva;
tolto: d) l'impianto interrompe le attivita' di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi. Il comma 1, lettera d), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando tutte le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte:
tolto: a) il gestore e' titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;
tolto: b) e' tecnicamente possibile riprendere le attivita' senza apportare modifiche fisiche all'impianto;
tolto: c) l'impianto e' oggetto di una manutenzione periodica. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalita' da esso stabilite, la cessazione di attivita' di cui al comma 1, entro 10 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione di attivita'. Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al comma 1, lettera d), di sei mesi fino ad un massimo di 18 mesi, purche' il gestore sia in grado di dimostrare che non puo' riprendere l'attivita' entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili e che sfuggono al suo controllo. A tale fine il gestore trasmette la documentazione a supporto dell'estensione entro sei mesi dall'interruzione delle attivita' di cui all'allegato I.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30~art24 · fonte del testo
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