Alla fine del comma 2 dell'articolo 243 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole "delle indagini preliminari." e' eliminato il punto e sono aggiunte le seguenti: "; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.".
Testo vigente dal 19 ottobre 1990
