Alla fine del comma 2 dell'articolo 243 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole "delle indagini preliminari." e' eliminato il punto e sono aggiunte le seguenti: "; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.".

Testo vigente dal 19 ottobre 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-17;293~art2 · fonte del testo