Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65.
Abrogato dal 29 aprile 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2003, n. 65.
Abrogato dal 29 aprile 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1998 al 29 aprile 2003. 40 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Si applicano, ai fini del presente decreto, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), e quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2003, N. 65
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-16;285~art2 · fonte del testo
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