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Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 2011 al 12 aprile 2014. 790 parole tolte, 7 parole aggiunte in 23 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si intende per:

tolto: a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;

tolto: b) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:"decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;

tolto: c) LETTERA SOPPRESSAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 8 APRILE 2008aggiunto: LGS. 14 MARZO 2014, N. tolto: 59 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101;

tolto: d) 'prevenzione': le misure volte a ridurre la quantita' e la nocivita' per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li compongono;

tolto: e) 'reimpiego': le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai fabbricanti;

tolto: f) 'riciclaggio': il ritrattamento in un processo produttivo dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

tolto: g) 'recupero di energia': l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore;

Mostra gli altri 15 capoversi cambiati

tolto: h) 'recupero': le operazioni indicate all'allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997;

tolto: i) 'smaltimento': le operazioni indicate all'allegato B del decreto legislativo n. 22 del 1997;

tolto: l) 'trattamento': le attivita' eseguite dopo la consegna del RAEE ad un impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o alcune delle seguenti attivita': eliminazione degli inquinanti, disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE;

tolto: m) 'produttore': chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:

tolto: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;

tolto: 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non e' considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;

tolto: 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attivita' professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

tolto: 4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3);

tolto: n) 'distributore': soggetto iscritto nel registro delle imprese di' cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

tolto: o) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantita', a quelli originati dai nuclei domestici;

tolto: p) 'RAEE professionali': i RAEE prodotti dalle attivita' amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);

tolto: q) 'RAEE storici': i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;

tolto: s) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o accordo di prestito, di noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilita' di trasferimento della proprieta' di tale apparecchiatura;

tolto: t) 'centri di raccolta di RAEE': spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;

tolto: u) 'raccolta separata': le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i centri di raccolta. aggiunto: 49

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-07-25;151~art3 · fonte del testo