Nel rispetto dei principi espressi dalla legge n. 142 del 1990, la regione puo' attribuire con legge alle comunita' montane funzioni proprie, comprese quelle ad essa spettanti ai sensi del comma 1 dell'art. 2.
Testo vigente dal 16 maggio 1992
Nel rispetto dei principi espressi dalla legge n. 142 del 1990, la regione puo' attribuire con legge alle comunita' montane funzioni proprie, comprese quelle ad essa spettanti ai sensi del comma 1 dell'art. 2.
Testo vigente dal 16 maggio 1992
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-27;282~art9 · fonte del testo
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