Le disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990 si applicano agli enti locali della Valle d'Aosta, salva l'emanazione, da parte della regione, delle norme in materia di bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti, previste dall'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.

Testo vigente dal 16 maggio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-27;282~art8 · fonte del testo