Le disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990 si applicano agli enti locali della Valle d'Aosta, salva l'emanazione, da parte della regione, delle norme in materia di bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti, previste dall'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.
Testo vigente dal 16 maggio 1992
