I provvedimenti di rimozione previsti dall'art. 40, comma 1, della legge n. 142 del 1990, concernenti gli organi di enti locali della Valle d'Aosta, se determinati dal compimento di atti contrari alla Costituzione o da gravi e persistenti violazioni di legge, sono adottati previa consultazione della regione da parte del Ministero dell'interno. La regione individua con legge l'organo competente all'emissione del parere. Fino a quando la regione non avra' emanato detta legge, il parere e' espresso dal consiglio regionale. Si prescinde dal parere se non espresso nei trenta giorni dalla richiesta. I provvedimenti di sospensione di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 142 del 1990 sono adottati dal presidente della giunta regionale, che ne da' immediata comunicazione al Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 16 maggio 1992
