Il consiglio di amministrazione per i segretari comunali della Valle d'Aosta rimane disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e successive modificazioni. Restano, altresi', ferme le disposizioni di cui all'art. 55 e al comma secondo dell'art. 58 della legge 16 maggio 1978, n. 196. L'art. 57 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e' sostituito dal seguente: "Art. 57. - I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente, se sprovvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, possono comunque accedere a sedi di classe superiore a quella iniziale, limitatamente alle sedi dei comuni della Valle d'Aosta.".
Testo vigente dal 16 maggio 1992
