Art. 20 — Misure aggiuntive all'interno di luoghi particolari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2006 al 27 settembre 2022. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Se non puo' escludersi una correlazione epidemiologica tra un focolaio di afta epizootica e i luoghi o i mezzi di trasporto di cui, rispettivamente, agli articoli 15 e 16, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, dispone riguardo a detti luoghi e mezzi di trasporto l'applicazione delle misure stabilite all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5, ed eventualmente di quelle di cui all'articolo 8.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-09-18;274~art20 · fonte del testo
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