Oltre all'obbligo di cui all'articolo 34, comma 1, il direttore responsabile adotta le misure di riduzione, per quanto possibile, del rischio di esposizioni interne. In particolare, quando l'entita' del rischio lo richiede, provvede a:

  • a)eseguire la perforazione a umido;
  • b)impedire ai lavoratori di consumare i pasti nel sotterraneo, salvo il caso di luoghi adeguatamente attrezzati e ubicati in gallerie di servizio in sterile;
  • c)far si' che i lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario, utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio di contaminazione;
  • d)far si' che gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati processi di lavatura e bonifica;
  • e)fare in modo che sul luogo della miniera siano predisposti locali adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno di lavoro, i lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d'abito.

Testo vigente dal 12 agosto 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101~art35 · fonte del testo