Art. 46 — Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313.
Abrogato dal 28 febbraio 2003
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313.
Abrogato dal 28 febbraio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2000 al 28 febbraio 2003. 91 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fermo quanto previsto dall'articolo 687 del codice di procedura penale, sono altresi' eliminate le iscrizioni relative:
tolto: a) alle sentenze del giudice di pace di proscioglimento per difetto di imputabilita', trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile;
tolto: b) alle sentenze del giudice di pace di condanna, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata inflitta una pena diversa sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art46 · fonte del testo
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