Il personale del ruolo dei Servizi speciali, sara' inquadrato nei ruoli di gruppo B, istituiti col presente provvedimento, sia per i Servizi che per il Commissariato per il turismo, nella proporzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Il personale del ruolo tecnico (gruppo A) e del ruolo dei Servizi sussidiari (gruppo C) e' conservato nei rispettivi ruoli, i quali si estingueranno con le vacanze che mano mano si verificheranno nei gradi meno elevati ed e' destinato sia ai Servizi che al Commissariato nella proporzione predetta. Il posto di assistente alla vigilanza e' parimenti conservato ad esaurimento e rimane addetto ai Servizi della Presidenza.
Testo vigente dal 17 aprile 1948
