Il personale del ruolo dei Servizi speciali, sara' inquadrato nei ruoli di gruppo B, istituiti col presente provvedimento, sia per i Servizi che per il Commissariato per il turismo, nella proporzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Il personale del ruolo tecnico (gruppo A) e del ruolo dei Servizi sussidiari (gruppo C) e' conservato nei rispettivi ruoli, i quali si estingueranno con le vacanze che mano mano si verificheranno nei gradi meno elevati ed e' destinato sia ai Servizi che al Commissariato nella proporzione predetta. Il posto di assistente alla vigilanza e' parimenti conservato ad esaurimento e rimane addetto ai Servizi della Presidenza.

Testo vigente dal 17 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-08;274~art8 · fonte del testo