Il personale dei ruoli soppressi ai sensi dell'art. 2 e che non sia trasferito ad altre Amministrazioni a norma dell'art. 5, sara' inquadrato nei ruoli istituiti col presente provvedimento, tenute presenti le disposizioni di cui agli articoli successivi. L'inquadramento e' disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di una speciale Commissione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e composta del commissario per il turismo, del direttore generale per il turismo e del direttore generale per lo spettacolo.
Testo vigente dal 17 aprile 1948
