Se in qualche grado vi siano impiegati esuberanti rispetto ai posti di ruolo, essi vengono collocati in soprannumero, ad eccezione di coloro che chiedono di essere collocati in disponibilita'. Qualora durante il collocamento in disponibilita' si verifichino vacanze nel ruolo e nel grado cui appartiene il dipendente in tale posizione, egli puo' essere richiamato in servizio, su conforme deliberazione, rispettivamente, dei Consigli di amministrazione, di cui al successivo art. 11. Per il resto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 87 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Gli impiegati collocati in soprannumero vengono suddivisi tra il ruolo dei Servizi presso la Presidenza, del Consiglio e quello del Commissariato per il turismo nella proporzione di tre quarti ai Servizi e di un quarto al Commissariato per il turismo per ognuno dei gradi, seconda le proposte della Commissione di cui al precedente art. 6, che eliminera' eventuali squilibri di distribuzione nell'ambito dei vari gradi. I posti conferiti in soprannumero ai sensi del precedente comma primo saranno riassorbiti in ognuno dei due ruoli sopra citati con la terza parte delle vacanze che si verificheranno in ciascuno dei gradi ove esistono i soprannumeri.
Testo vigente dal 17 aprile 1948
