Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1993 al 19 marzo 2021. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'autorita' interpellata, su domanda dell'autorita' richiedente:
tolto: a) trasmette ogni informazione, attestato, documento o copia conforme di cui sia in possesso o che si procuri ai sensi del comma 2 e che consenta di verificare l'osservanza della legislazione veterinaria;
tolto: b) effettua ogni indagine diretta ad accertare la veridicita' dei fatti segnalati dall'autorita' richiedente e comunica alla stessa il risultato di tale indagine ivi compresa ogni informazione necessaria per svolgerla. L'autorita' interpellata o l'autorita' amministrativa cui l'autorita' interpellata si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 23
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-01-30;27~art4 · fonte del testo
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