Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 23.
Abrogato dal 19 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1993 al 19 marzo 2021. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'obbligo di assistenza previsto dal presente titolo non riguarda la trasmissione di informazioni o documenti ottenuti dalle autorita' competenti di cui all'art. 1, comma 1, nell'ambito di poteri da esse esercitati su mandato dell'autorita' giudiziaria. In caso di assistenza su richiesta, la trasmissione delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1, si effettua soltanto se l'autorita' giudiziaria, espressamente consultata, lo consenta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 23
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-01-30;27~art3 · fonte del testo
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