((I posti di ruolo di cui all'art. 4 che non e' possibile conferire a personale gia' di ruolo giusta quanto disposto nel precedente articolo, possono essere conferiti, eccetto quelli di custode, previo risultato favorevole di apposita ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione a coloro che alla data di cui al precedente art. 8 prestavano servizio nella Scuola di tirocinio per l'arte ceramica di Caltagirone da almeno tre anni come incaricati con mansioni corrispondenti ed affini a quelle dei suddetti posti previsti dall'organico della Scuola trasformata. Il conferimento di tali posti e' subordinato anche al possesso del titolo di studio nei casi in cui esso e' richiesto dalle disposizioni in vigore. I posti di custode sono conferiti senza ispezione al personale che, in possesso della licenza delle scuole elementari o altro titolo equipollente, abbia compiuto presso la Scuola di Caltagirone, alla data di cui al precedente art. 8, almeno tre anni di lodevole ininterrotto servizio. La nomina ai posti di cui ai precedenti commi sara' fatta al grado iniziale)).
Testo vigente dal 23 luglio 1950
