Il personale insegnante e tecnico di ruolo e' nominato a ciascuno dei gradi indicati nell'articolo precedente secondo le norme stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, modificate, per quel che riguarda il personale insegnante, dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217. Il direttore viene confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo favorevole risultato di apposita ispezione. Il personale titolare insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio e' confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo favorevole risultato di apposita ispezione. Il trattamento economico del personale non di ruolo e' quello stabilito dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595 e 4 aprile 1947, n. 207. Il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale non di ruolo, tecnico, amministrativo e di servizio e' valido anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
Testo vigente dal 16 aprile 1948
