((Il personale di ruolo che, alla data di cui al precedente art. 8, ricopriva a qualsiasi titolo uffici presso la Scuola di tirocinio ad orario ridotto per l'arte ceramica di Caltagirone, per il quale l'art. 4 prevede posti di ruolo, e', dalla stessa data, inquadrato a tutti gli effetti, nei posti medesimi, previo favorevole esito di speciale ispezione, disposta dal Ministro per la pubblica istruzione. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo ruolo e' valutabile, per il personale di cui al precedente comma, il servizio prestato nel ruolo di provenienza in grado uguale o superiore a quello attribuito nel nuovo ruolo)).
Testo vigente dal 23 luglio 1950
