((La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, e' effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio previsto dall'art. 98 del testo unico delle leggi vigenti sulla istruzione superiore. A parita' di tale decorrenza e' tenuto conto dell'ordine di graduatoria insultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parita' di ogni altra condizione e' tenuto conto dell'eta')). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1950, n. 355

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La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."

Testo vigente dal 8 luglio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;265~art2bis · fonte del testo