Per gli impiegati collocati nei ruoli speciali di cui all'art. 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi. Essi conservano la retribuzione loro dovuta all'atto del collocamento nel ruolo speciale. Per gli aumenti della retribuzione si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni particolari che regolano gli aumenti della retribuzione per determinate categorie. A tal fine il servizio prestato nel ruolo speciale e' computato in aggiunta ai servizio non di ruolo utile allo stesso fine prestato anteriormente.
Testo vigente dal 16 aprile 1948
