Il collocamento nei ruoli speciali e' disposto nell'ordine risultante dalla data dell'assunzione alla categoria di impiego cui il personale appartiene alla data del presente decreto. A parita' di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Esso ha effetto dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro i quali a tale data abbiano gia' compiuto il periodo di servizio prescritto per ottenerlo, e dalla data nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.
Testo vigente dal 16 aprile 1948
