Il collocamento nei ruoli speciali e' disposto nell'ordine risultante dalla data dell'assunzione alla categoria di impiego cui il personale appartiene alla data del presente decreto. A parita' di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Esso ha effetto dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro i quali a tale data abbiano gia' compiuto il periodo di servizio prescritto per ottenerlo, e dalla data nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.

Testo vigente dal 16 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262~art3 · fonte del testo