Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, per il collocamento nel ruolo speciale corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in altro ruolo speciale, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra Amministrazione statale. La stessa norma si osserva per i casi previsti dal primo comma del successivo art. 8. Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si puo' prescindere dal titolo di studio.
Testo vigente dal 16 aprile 1948
