Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, per il collocamento nel ruolo speciale corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in altro ruolo speciale, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra Amministrazione statale. La stessa norma si osserva per i casi previsti dal primo comma del successivo art. 8. Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si puo' prescindere dal titolo di studio.

Testo vigente dal 16 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262~art2 · fonte del testo