Fino al 30 giugno 1948, per il pagamento delle integrazioni dei bilanci degli enti comunali di assistenza e della indennita', caro-pane agli assistiti, e' autorizzata, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, l'emissione di aperture di credito per un importo non superiore a lire 100.000.000, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.

Testo vigente dal 4 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;90~art1 · fonte del testo