Nel caso in cui la Repubblica ellenica proceda al riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli di cui all'allegato, rilasciati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee soltanto per l'esercizio in qualita' di lavoratore dipendente dell'attivita' di farmacista, il certificato di cui al punto d) dell'allegato avra' valore in Italia solo ai fini dell'esercizio dell'attivita' di farmacista in qualita' di lavoratore dipendente.

Testo vigente dal 16 agosto 1991

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258~art9 · fonte del testo