Ai cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati stessi, comprovanti una formazione conclusa prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero iniziata prima ma conclusa dopo la predetta data, e non rispondente all'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, e' riconosciuto il titolo di farmacista ed e' consentito l'esercizio della relativa attivita' professionale, ai sensi dell'art. 1, alla condizione che essi corredino la documentazione richiesta all'art. 2 con un attestato, rilasciato dalla competente autorita', che comprovi che essi si sono dedicati effettivamente, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attivita' di farmacista di cui all'art. 1, in uno degli Stati membri delle Comunita' europee, purche' detta attivita' sia regolamentata in tale Stato. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se:

  • a)attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca;
  • b)danno diritto all'esercizio delle attivita' di farmacista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni del titolo rilasciato dalle autorita' competenti tedesche, specificato nell'allegato al presente decreto;
  • c)sono corredati di un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente in Germania, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attivita' previste dall'art. 1, purche' regolamentata in tale Stato. (( Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la predetta attivita' alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi indicati in allegato. ))

Testo vigente dal 29 ottobre 2003

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1991 al 29 ottobre 2003. 90 parole aggiunte.

… rilascio dell'attestato, ad una delle attivita' previste dall'art. 1, purche' regolamentata in tale Stato. aggiunto: Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre 2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia all'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la predetta attivita' alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi indicati in allegato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;258~art5 · fonte del testo