Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato del presente decreto e' riconosciuto il titolo di farmacista ed e' consentito l'esercizio delle seguenti attivita' professionali:
- a)preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
- b)fabbricazione e controllo dei medicinali;
- c)controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
- d)immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
- e)preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
- f)preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
- g)diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali. L'elenco di cui all'allegato e' modificato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformita' ad eventuali modifiche ed integrazioni delle direttive comunitarie. I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunita' europee ai cittadini degli stessi, che soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, ma non corrispondono alle denominazioni figuranti nell'allegato al presente decreto, sono assimilati, a tutti gli effetti, ai diplomi, certificati e altri titoli di cui al comma 1, se sono corredati di un attestato che certifichi che sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli specificati nell'allegato al presente decreto.
Testo vigente dal 16 agosto 1991
