Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Abrogato dal 25 settembre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Abrogato dal 25 settembre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2017
Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 2017 al 25 settembre 2024. 412 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicita' La dichiarazione individuale di carattere non finanziario puo':
tolto: a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
tolto: b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta e' messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed e' oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure puo' indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresi' la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario puo':
tolto: a) essere contenuta, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
tolto: b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta e' messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti dalle norme di legge per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, ed e' oggetto di pubblicazione, sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione. La specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste oppure puo' indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 3, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresi' la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2024, N. 125
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-30;254~art5 · fonte del testo
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