Art. 2 — Ambito di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Abrogato dal 25 settembre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Abrogato dal 25 settembre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2017
Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 2017 al 25 settembre 2024. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
tolto: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
tolto: b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; Gli enti di interesse pubblico che siano societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2024, N. 125
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-30;254~art2 · fonte del testo
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