Al secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' apportata la seguente modificazione: alle parole: "fino alla misura dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta", sono sostituite le parole: "fino alla misura massima delle indennita' per inabilita' temporanea assoluta".

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15~art8 · fonte del testo