Art. 3
1. Dopo l'art. 18-bis, introdotto dal presente decreto dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, nonche' dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1985, n. 108, e' inserito il seguente: "Art. 18-ter. - 1. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la segretezza delle dichiarazioni di cui agli articoli 18 e 18-bis, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarita' eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia e' legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della liberta' e della segretezza delle predette dichiarazioni.".
Testo vigente dal 13 agosto 1991
