Art. 2
1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, nonche' dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1985, n. 108, e' inserito il seguente: "Art. 18-bis. - 1. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui all'art. 18 e' resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potesta' parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potesta' sul minore o che lo rappresentano; non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 316, ne' l'art. 321 del codice civile. 2. La dichiarazione di appartenenza o aggregazione del cittadino minore di cui al comma 1 e' resa su foglio B conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio e' collocato in busta rosa chiusa anonima recante indicazione del comune e si applica l'art. 18, comma 4. 3. Coloro che esercitano congiuntamente la potesta' parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 2 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.".
Testo vigente dal 13 agosto 1991
