Art. 4
1. Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente: "La presidenza di ciascuna commissione e' assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.".
Testo vigente dal 13 agosto 1991
