Art. 321 c.c. — Nomina di un curatore speciale

[1]Nomina di un curatore speciale.

[2]In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la ((responsabilita' genitoriale)), non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 321 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 1 parola tolta, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Nomina di un curatore speciale.

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art321 · fonte del testo